Affidamento dei minori

Il registro della bigenitorialità: uno strumento a favore dei minori

 

A cura di Stefania Baldassari

La  bigenitorialità è frutto della legge n. 54/2006 che, -adeguandosi a quanto già sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sottoscritta a New York il 20.11.1989, resa esecutiva in Italia con la L. 176/1991- ha esteso anche all’Italia -che vi ha aderito- il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche quando gli stessi decidano di separarsi.

E proprio tale rapporto, che la legge indica come “equilibrato e continuativo”, si scontra con una realtà ben diversa, laddove alla separazione coniugale consegue un affido monogenitoriale, che attraverso l’utilizzo della non prevista figura del genitore collocatario o prevalente dà l’illusione prima facie, della condivisione dell’affidamento

Dopo opportune ricerche a livello scientifico, pubblicate a livello internazionale e la risoluzione di 47 stati aderenti al Consiglio d’Europa, si è data piena dimostrazione dell’inequivocabile beneficio derivante dall’affido condiviso e, ove possibile di quello alternato, evidenziando chiaramente gli effetti negativi derivanti dall’affido materialmente esclusivo che preveda tempi di coabitazione inferiori al terzo del totale.

Per questo motivo il Consiglio d’Europa ha adottato, in data 2 ottobre 2015, con 46 voti favorevoli (tra cui anche quello dell’Italia) la risoluzione con la quale si invitano gli Stati membri a promuovere la shared residence (definita nella relazione introduttiva “come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”) e a incentivare l’adozione di piani genitoriali dettagliati.

Tra questi l’impatto più decisivo è stata la discussione sorta in ordine alla istituzione dei c.d Registri della bigenitorialità.

L’istituzione di tali registri, realizzati a livello comunale, consente ad entrambi i genitori di legare la domiciliazione a quella del proprio figlio, facendo sì che ogni istituzione che ha rapporti con il minore possa, conoscendo i riferimenti anagrafici di entrambi i genitori, comunicare con gli stessi rendendoli partecipi in prima persona di tutto ciò che riguarda la prole.

La creazione del doppio domicilio -la residenza anagrafica rimane necessariamente presso un solo genitore- costituisce la corretta ed equa applicazione dei principi della legge, e può contribuire ad attenuare i risentimenti e ad abbassare la conflittualità, eliminando gli squilibri che discriminano le figure genitoriali.

Conseguentemente ogni comunicazione, sia in ambito scolastico, così come sportivo, sanitario, o religioso deve essere indirizzata non più soltanto al genitore collocatario presso il quale risiede il figlio, ma ad entrambi i genitori, ponendoli così nella condizione di partecipare attivamente alla vita del minore.

Si affermerebbe così il diritto ad essere genitori in modo pieno ed effettivo senza che la separazione dei genitori possa intervenire determinando una limitazione alla chiara e consapevole gestione dei rapporti genitoriali.

 

 

 


Figli: il diritto di avere un uguale rapporto con i genitori

A cura di Stefania Baldassari

Il principio fondamentale della tutela dell’interesse del minore, tanto auspicato ed osannato nelle aule di giustizia non trova giusta ed equa applicazione nella realtà.

L’introduzione della legge 54/2006 e, con questa, la considerazione del valore effettivo da attribuire al diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori -nessuno escluso- è solo formale e non sostanziale e quindi inapplicato.

La negazione sempre più evidente ad avere un rapporto stabile con entrambi i genitori che decidono di separarsi, assume carattere rilevante laddove viene a prevalere l’interesse dell’adulto a riscattare la propria vita a discapito del primario interesse del figlio che, proprio in quanto tale, non dovrebbe subire in alcun modo le conseguenze delle scelte degli adulti.

Anche la scelta di indicare il genitore collocatario si pone in netto contrasto con il principio della condivisione dell’affidamento, andando a determinare uno sbilanciamento di ruoli a favore di quel genitore al quale viene accordato tale privilegio.

All’altro -genitore- viene consentito di avere rapporti con la prole, scanditi da fitti calendari, fatti di date, orari e scadenze che non privilegiano certamente uno sviluppo equilibrato di relazione, ove invece il ruolo primario viene rivestito dall’entità dell’assegno da sborsare mensilmente.

Filo conduttore e  logica conseguenza derivante dalla reale applicazione della L. 54/2006 è quella di garantire ai figli una presenza equilibrata dei genitori e il diritto di ricevere le cure da entrambi, attribuendo così il giusto valore al ruolo rivestito da ogni componente familiare che, proprio in ragione del  primario interesse del minore, non dovrebbe infrangersi in inutili conflitti che servono soltanto agli adulti per scaricare la loro rabbia, che fortunatamente non alberga nell’animo dei puri.

 


Affidamento dei minori

Lo stato di separazione personale dei coniugi non fa venire meno i fondamentali doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che ogni genitore è tenuto a rispettare a salvaguardia degli interessi dei figli.

Osservando i principi basilari imposti dalla legge (art. 30 Cost., 147 , 148 e 155 c.c.), in unità con una moralità di fondo che non dovrebbe mai mancare, il rapporto genitori-figli acquista valore premunente, soprattutto quando l’universo familiare –luogo di incontro, rifugio, accettazione e aiuto_ viene minato da una frattura che fa crollare una certezza infinita: la famiglia.

Mai come in questo momento si avverte il bisogno di sicurezza, di integrazione in un ambiente che spesse volte è ostile, freddo e distaccato. Un luogo ove i genitori sono concentrati ad inseguire una felicità sempre più lontana e dove i figli, vengono usati come arma di ricatto, verso il coniuge che con la sua condotta è stato ritenuto, a torto o a ragione, l’artefice della crisi coniugale.

Nella situazione conflittuale, essendo presente una competitività di fondo tra marito e moglie, si riscontra una inevitabile diminuzione di disponibilità e di accettazione del figlio con una difficoltà a proteggerlo e a sostenerlo, anche se il tempo che gli viene dedicato è lo stesso di prima. Al bambino non viene più dato lo spazio necessario per crescere in base alle sue esigenze psicologiche e al loro mutare con gli anni, in quanto i genitori tendono a focalizzare l’attenzione sui propri problemi. In questo difficile passaggio lo scopo primario che si vuole  perseguire deve essere strettamente connesso al perseguimento della tutela degli interessi della prole,  ed i coniugi, anche se impegnati a risolvere problematiche legate al rapporto di coppia, non possono dimenticare di essere prima di tutto genitori, obbligati a provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.

Il giudice chiamato a pronunciarsi, oltre a pronunciarsi in merito all’affidamento, adotta ogni altro provvedimento riguardante i figli durante la separazione dei genitori.

L’obiettivo perseguito dallo Studio legale Stefania Baldassari ha come fine primario la salvaguardia del minore, nell’intento di assicurare il rispetto dei diritti relazionali ed affettivi con i genitori, senza dimenticare il mantenimento e la salvaguardia dei rapporti e relazioni di parentela.

Lo Studio offre un servizio di assistenza e consulenza in merito all’affidamento e al mantenimento della prole nell’ambito del contesto familiare anche successivo alla separazione dei genitori.

Operiamo su tutto il territorio nazionale

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