Il secondo comma dell’art. 143 c.c. dispone che “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Mantenimento figli
La quantificazione dell’assegno di mantenimento per la prole costituisce il nodo centrale nella gestione della separazione personale fra i coniugi.
Non esistono tariffari di riferimento o criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno, anche se si suole fare riferimento ad alcuni orientamenti giurisprudenziali che costituiscono la base di partenza per operare il calcolo.
Affidamento dei minori
Lo stato di separazione personale dei coniugi non fa venire meno i fondamentali doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che ogni genitore è tenuto a rispettare a salvaguardia degli interessi dei figli.
Osservando i principi basilari imposti dalla legge (art. 30 Cost., 147 , 148 e 155 c.c.), in unità con una moralità di fondo che non dovrebbe mai mancare, il rapporto genitori-figli acquista valore premunente, soprattutto quando l’universo familiare –luogo di incontro, rifugio, accettazione e aiuto_ viene minato da una frattura che fa crollare una certezza infinita: la famiglia.
Mai come in questo momento si avverte il bisogno di sicurezza, di integrazione in un ambiente che spesse volte è ostile, freddo e distaccato. Un luogo ove i genitori sono concentrati ad inseguire una felicità sempre più lontana e dove i figli, vengono usati come arma di ricatto, verso il coniuge che con la sua condotta è stato ritenuto, a torto o a ragione, l’artefice della crisi coniugale.
Nella situazione conflittuale, essendo presente una competitività di fondo tra marito e moglie, si riscontra una inevitabile diminuzione di disponibilità e di accettazione del figlio con una difficoltà a proteggerlo e a sostenerlo, anche se il tempo che gli viene dedicato è lo stesso di prima. Al bambino non viene più dato lo spazio necessario per crescere in base alle sue esigenze psicologiche e al loro mutare con gli anni, in quanto i genitori tendono a focalizzare l’attenzione sui propri problemi. In questo difficile passaggio lo scopo primario che si vuole perseguire deve essere strettamente connesso al perseguimento della tutela degli interessi della prole, ed i coniugi, anche se impegnati a risolvere problematiche legate al rapporto di coppia, non possono dimenticare di essere prima di tutto genitori, obbligati a provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.
Il giudice chiamato a pronunciarsi, oltre a pronunciarsi in merito all’affidamento, adotta ogni altro provvedimento riguardante i figli durante la separazione dei genitori.
L’obiettivo perseguito dallo Studio legale Stefania Baldassari ha come fine primario la salvaguardia del minore, nell’intento di assicurare il rispetto dei diritti relazionali ed affettivi con i genitori, senza dimenticare il mantenimento e la salvaguardia dei rapporti e relazioni di parentela.
Lo Studio offre un servizio di assistenza e consulenza in merito all’affidamento e al mantenimento della prole nell’ambito del contesto familiare anche successivo alla separazione dei genitori.
Stalking
Con il termine stalking si intende indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e procurandole stati di ansia e di paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana.
Più propriamente si assiste alla consumazione di una serie ripetuta di atti, tesi alla sorveglianza e al controllo, alla ricerca del contatto o all’instaurazione di un rapporto di comunicazione, realizzati con il fine ultimo di affliggere e perseguitare la vittima. L’ordinamento italiano ha individuato in detta condotta una fattispecie criminosa che con l’art. 7 d.l. 23.02.2009, n. 11, convertito in legge n. 38 del 2009, ha introdotto l’art. 612 bis c.p.c., rubricato atti persecutori, che sanziona con la pena della reclusione (da 6 mesi a 4 anni)
“chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero in modo da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.