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Violenze psicologiche e fisiche

La violenza intrafamiliare rappresenta un risvolto nettamente negativo che può in taluni casi realizzarsi nella coppia.

Sempre più spesso soggetti incapaci di domare o manifestare in pubblico le proprie tensioni, l’agressività. Le frustrazioni, i disagi le sofferenze, le riversano nella sfera più intima dei rapporti primari. La famiglia non rappresenta solo un sistema in cui agiscono vincoli affettivi positivi, quali la condivisione, il rispetto e l’amore, ma anche un sistema carico di affetti negativi quali la sopraffazione, la perversione, la prevaricazione fisica, psicologica, sociale, economica e sessuale. La l. 04.04.2001, n. 154 recante “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, ispirata dall’esigenza di tutelare posizioni individuali piuttosto che la salvaguardia a tutti i costi del sistema familiare, ha attribuito al giudice, sia civile che penale, la possibilità di adottare misure, urgenti ed immediate, in favore della vittima di violenze domestiche.


Mobbing in ambito familiare

Con il termine mobbing familiare si identificano tutti quei comportamenti denigratori nei confronti del coniuge tali da annullare la personalità e ridurre l’autostima della vittima. I fatti continui e reiterati dai quali scaturiscono vessazioni soprattutto a livello psicologico, che portano il soggetto che li subisce a sminuire la propria personalità e ad annullare la propria autostima tanto da porsi in netta sottomissione con l’autore. Dai semplici apprezzamenti negativi sulla capacità gestionale del menage familiare alla costante denigrazione della personalità della vittima delineano i caratteri del mobbing familiare e del suo obiettivo volto alla distruzione della personalità del partner. Il mobbing familiare fa ingresso nell’ambito dei rapporti coniugali dopo il suo riconoscimento operato dai giudici della Corte di Appello di Torino nel 2000, che valuta come rilevante ai fini dell’addebito della separazione il comportamento ingiurioso ed offensivo tenuto  in pubblico dal coniuge ai danni dell’altro coniuge.

Lo Studio legale dell’Avv. Stefania Baldassari presta consulenza legale e assistenza in tale ambito mediante la valutazione dei fatti al fine di tutelare la vittima di tale condotta.

Operiamo su tutto il territorio nazionale

Telefono: 0543 33135 Reperibilità’: 3387481441CONTATTACI


Famiglia di fatto

Convivenza eterosessuale ed omosessuale

L’aumento della convivenza e delle famiglie di fatto costituisce un dato ormai indiscutibile cui fare riferimento.
La scelta di intraprendere una convivenza, legata a scelte personali più o meno imposte, evidenzia oggi più che mai l’interesse di molte persone ad individuare nella relazione di fatto un’alternativa al vincolo coniugale. In assenza di una regolamentazione concreta di tali rapporti  non equiparabili soltanto dal punto di vista legislativo alla famiglia legalmente costituita, è necessario tutelare al meglio le singole e diverse aspettative che nascono in conseguenza di una possibile conflittualità di coppia.

E’ infatti evidente che la crisi  nata  in tale ambito determina a carico del partner economicamente più debole una difficile gestione dei  rapporti economici nei confronti di chi forte della propria posizione non si pone neppure il problema di considerare le legittime necessità dell’altro.

Non si dimentichi poi la regolamentazione dei rapporti con i figli nati dalle coppie di fatto. Anche se il legislatore ha eliminato ogni differenza fra figli nati in costanza di matrimonio e non, permane sempre la necessità, di fronte ad una crisi di coppia, di intervenire cercando di trovare la soluzione migliore affinché i minori non subiscano, loro malgrado, le conseguenze delle liti dei genitori.

Lo studio legale Stefania Baldassari mette a disposizione un servizio qualificato di consulenza legale per fornire tutte le informazioni e i consigli utili per la gestione di questo particolare momento della vita di coppia.

Anche in questo caso l’intervento dell’avvocato assume un ruolo fondamentale, considerato che, anche se non vi è un obbligo concreto, è consigliabile rivolgersi al Giudice competente che, oggi  a seguito della l. ……non è più il Tribunale per i minorenni, ma il Tribunale ordinario, chiamato a regolamentare l’affidamento dei figli, i rapporti fra gli stessi ed i genitori e l’obbligo di mantenimento.

Ciò in quanto il semplice accordo intervenuto fra i genitori, in forma di scrittura privata non comporta alcun vincolo fra gli stessi lasciando al libero arbitrio di ognuno l’osservanza di quanto stabilito.

Diversamente, l’intervento del giudice e la conseguente valutazione delle clausole concordate portano alla pronuncia di un provvedimento che assume valore vincolante fra le parti obbligandole al rispetto di quanto concordato.

E’ consigliabile quindi nella stesura dell’accordo rivolgersi ad un legale che sappia valutare in modo pieno e concreto le diverse esigenze delle parti, assistendoli poi avanti il tribunale per la ratifica dell’accordo.

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La separazione consensuale

La separazione consensuale si concretizza come conseguenza di un accordo coniugale,  massima espressione dell’autonomia riconosciuta alle parti circa la gestione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali e della regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli.


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