La separazione giudiziale, si realizza per volontà unilaterale di uno solo dei coniugi e termina, dopo un lungo iter processuale, con una sentenza.
In questa situazione i coniugi possono ricorrere alla separazione anche per circostanze oggettive tali da recare turbamento all’armonia della coppia, e, in particolare, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151 c.c. rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.