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Quando l’altro nega il divorzio…

A cura di Stefania Baldassari

Quando la richiesta di divorzio rimane sospesa in attesa di una risposta che non arriverà mai, o quando la risposta è un diniego assoluto e ingiustificato, è opportuno farsi qualche doverosa domanda e  rivolgersi ad un legale per capire le motivazioni che portano il coniuge separato a opporsi con veemenza a tale richiesta.

Inutile pensare o farsi convincere che l’allungamento, oltre certi limiti, dei tempi per aderire al richiesto divorzio sia da ricondurre ad un ripensamento o all’oblio autoindotto volto a relegare tale estrema soluzione nell’aurea nebulosa della malinconia amorosa.

Niente di tutto questo, o almeno non sempre è così.

E’ infatti ormai noto che quando si affronta o si decide di percorrere la via della separazione personale prima, e del divorzio poi, vi è la tendenza di prendere le dovute informazioni sulle conseguenze che derivano a seguito di tale scelta.

E non per nulla in più occasioni ci si trova di fronte clienti che, sapientemente informati di tutto ciò che deriva a seguito del divorzio, cercano in modo piuttosto evidente di soppesare le modalità e i tempi di conduzione della trattativa con il coniuge desideroso di sveltire la pratica divorzile.

Eh sì, perché molte volte quando si vede la bramosia dell’altro, sempre più insistente nella richiesta del divorzio, nasce una smania maniacale sapientemente gestita fatta di richieste più o meno giustificate e di rallentamenti sapientemente imposti.

Forse molti non sanno che il riconoscimento di un seppur misero assegno di divorzio può aprire al beneficiario importanti possibilità sulla gestione futura delle risorse del coniuge.

Infatti l’assegno divorzile,  anche se di importo irrisorio, riconosciuto dopo estenuanti trattative al solo fine di approdare nel più breve tempo possibile in Tribunale per sentire pronunciare la sentenza che definitivamente cancellerà il vincolo coniugale, fa sorgere in capo all’obbligato non solo  un impegno oneroso, sia dal punto di vista economico che temporale, ma anche possibili conseguenze sul suo futuro TFR.

Per chiarire meglio occorre fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 12 bis l.d. 

La norma in questione prevede per il coniuge divorziato il diritto ad ottenere una percentuale pari al 40% del TFR percepito dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, purchè lo stesso sia titolare di assegno di divorzio e non sia passato a nuove nozze.

Però attenzione.

Il diritto sorge solamente se il TFR giunga a maturazione al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, ma mai se l’indennità sia maturata in epoca precedente, in pendenza del procedimento di separazione.

Non solo.

Il percepimento dell’assegno divorzile apre altre strade favorevoli al beneficiario, riconoscendogli la possibilità di ottenere l’assegno di reversibilità in caso di morte dell’ex coniuge.

A tale riguardo, infatti, se colui che muore non lascia un coniuge superstite la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge solo se questi percepiva un assegno divorzile, mentre in caso di coniuge superstite l’ex parteciperà ad una quota sulla pensione.

 

 


AFFIDAMENTO CONDIVISO PARITARIO: LINEE GUIDA

 

A cura di Stefania Baldassari

La reinterpretazione della legge sull’affidamento condiviso ha portato in numero sempre più crescente alcuni tribunali ad omologare l’accordo di separazione dei coniugi che preveda l’affidamento condiviso paritario del minore.

Come ormai noto la legge sull’affido condiviso  non ha né  modificato né ampliato i rapporti con il genitore non collocatario, evidenziando una carenza difficilmente sanabile.

I provvedimenti che si sono susseguiti non hanno fatto che rimarcare la prevalenza di un genitore rispetto all’altro, applicando le stesse regole, scandite da modalità di visita piuttosto ristrette, quasi a ripercorre sistemi previsti ed applicati ante riforma.

Si pone pertanto in evidenza la pronuncia del Tribunale di Lecce  che con sentenza n. 2000/2007 ha riconosciuto l’affidamento condiviso paritario dei minori ad entrambi i genitori che avevano deciso di separarsi.

Dopo l’instaurazione di un giudizio di separazione giudiziale, i coniugi raggiungevano un accordo nel quale  prevedevano l’affidamento condiviso paritario del figlio minore, con elezione di domicilio presso entrambi i genitori e con possibilità frequentazione  libera, secondo le proprie esigenze e in accordo fra loro, prevedendo altresì, in caso di disaccordo, la continuità del rapporto genitoriale mediante la predisposizione di un piano che, in ossequio al principio di parità, prevedeva la permanenza presso un genitore dal lunedì al giovedì all’uscita da scuola e con l’altro dal giovedì dall’uscita da scuola al lunedì mattina, alternando le settimane.

In tale contesto l’accordo raggiunto prevedeva il mantenimento del figlio in modo diretto.

Ciascuno dei genitori, infatti, veniva chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui conviveva con il figlio contribuendo altresì alle  spese legate alla convivenza,  mentre per quelle straordinarie la suddivisione era al 50%.

La sentenza appena citata ripercorre la via già battuta del Tribunale di Brindisi che,  con l’intento di trovare una soluzione all’annoso problema, aveva già stilato nuove linee guida sulla bigenitorialità e sull’affido condiviso nelle quali si evidenziava l’importanza di garantire ai figli pari occasioni ed opportunità di frequentazione di entrambi i genitori, prevedendo anche una doppia domiciliazione sia presso il padre che la madre e con modalità di mantenimento diretto a  a seconda dei momenti in cui gli stessi staranno con l’uno l’altro genitore.

Il riferimento ad un aspetto molto importante che diviene motivo di grave conflittualità coniugale  e che riguarda l’assegnazione della casa coniugale viene risolto in maniera molto semplificata dal Tribunale Brindisino.

In tale caso, infatti, si prevede che l’assegnazione della casa questa resterà al proprietario senza possibilità di contestazioni, mentre se in comproprietà, dopo valutazione circa il costo di una locazione di immobile similare, verrà riconosciuto al genitore che lascerà la casa coniugale uno sconto del 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento.

 


LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO

La pronuncia di divorzio produce conseguenze importanti nella vita personale del singolo.

Prima di tutto con il venir meno dello status di coniuge si ha una definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali previsti dall’art. 143 c.c. rappresentati dall’obbligo di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale e collaborazione,  al quale si aggiunge il ritorno allo stato libero.

A mente dell’art. 5 l.d. la moglie perde il cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi all’uso qualora se ne ravvisi un interesse meritevole di tutela.

Un aspetto da non sottovalutare è il diritto dell’ex coniuge ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto riconosciuto all’altro dopo il suo pensionamento.

In tale ipotesi, se l’indennità matura dopo la presentazione della domanda di divorzio ma prima della sentenza, il diritto potrà essere dichiarato in sentenza, mentre se matura dopo la sentenza occorrerà presentare un’apposita istanza al Tribunale per farsi riconoscere tale diritto.

La quota di TFR che l’ex coniuge dovrà corrispondere è pari al 40% dell’indennità totale in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la separazione, compreso anche il periodo di separazione legale.

Però attenzione: l’ex coniuge può azionare tale diritto solo nel caso in cui gli sia stato riconosciuto un assegno divorzile con corresponsione periodica e non sia convolato a nuove nozze.

Un’altra conseguenza da non sottovalutare è il conseguente diritto dell’ex coniuge a percepire la pensione di reversibilità spettante al coniuge defunto.

Tale possibilità però richiede la presenza di due circostanze: l’assenza di un coniuge superstite (seconde nozze) e il diritto riconosciuto all’ex di percepire un assegno divorzile.

Nel caso invece vi sia un coniuge superstite all’ex, titolare di assegno divorzile, verrà attribuita una quota della pensione tenuto conto della durata del rapporto coniugale e dell’eventuale stato di bisogno suo e del superstite

Nessun diritto alla pensione di reversibilità viene riconosciuto se l’assegno divorzile è stato versato in unica soluzione.


Nuova apertura a favore dell’affidamento condiviso paritario.

 

A cura di Stefania Baldassari

La sentenza n. 2000/2017 del Tribunale di Lecce, ha riconosciuto come valido l’accordo intercorso fra i coniugi, con il quale gli stessi avevano stabilito l’affidamento condiviso paritario del minore, mediante il mantenimento diretto.

Veniamo ai fatti.

Nel caso di specie, la moglie aveva presentato ricorso avanti il Tribunale di Lecce, chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale dal proprio coniuge con addebito allo stesso, chiedendo altresì l’affidamento esclusivo del figlio, con obbligo posto a carico del padre di  pagare un assegno di mantenimento nella misura di €. 200,00 mensili.

Richieste queste opposte dal marito, che chiedeva invece l’affidamento condiviso e la partecipazione al mantenimento diretto del medesimo.

Nelle more del procedimento i coniugi raggiungevano un accordo con il quale stabilivano che il figlio abitasse, alternativamente, con entrambi i genitori, senza alcuna limitazione nella frequentazione degli stessi, e, cosa ancor più interessante, prevedevano a carico di ciascun genitore l’obbligo di garantire il vitto e l’alloggio nel periodo di tempo in cui si svolgeva la convivenza con il figlio, assorbendo anche le spese rese necessarie, fatte salve le spese straordinarie non prevedibili e quindi poste a carico, nella misura del 50%, di ciascun genitore.

L’odierno accoglimento da parte del Tribunale di Lecce della proposta così formulata, identifica un’importante apertura dell’organo giudicante, che proprio sulla scia di altri precedenti giurisprudenziali, evidenzia un crescente interesse volto a garantire il rapporto paritario fra i diversi componenti familiari, anche durante la fase patologica del rapporto matrimoniale.

Non più figli contesi e sottoposti al comportamento discrezionale di un genitore a discapito dell’altro, non più figli “oggetto” utilizzati come merce di scambio, ma soggetti che non devono essere neppure sfiorati dagli aspetti più deleteri di una conflittualità esistente fra adulti, che se non delimitata, potrebbe determinare conseguenze negative con ripercussioni nella loro vita futura.

 


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