Domenica 5 giugno entrerà ufficialmente in vigore una delle leggi più attese degli ultimi anni con il nome della relatrice di Palazzo Madama , la senatrice Monica Cirinnà, contraddistinta con il numero 76/2016, che regolamenterà le unioni civili e le convivenze di fatto.
Le unioni civili
L’unione fra persone dello stesso sesso, si costituisce attraverso una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni.
La formalità sta nella redazione da parte dell’incaricato di un certificato che dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza comune.
Tale documento dovrà essere poi registrato nell’archivio di stato civile.
Un importante riconoscimento viene esteso alle parti dell’unione che acquisiranno diritti, ma anche doveri in gran parte assimilabili a quelli dei coniugi, in caso di malattia, ricovero, detenzione o morte.
In quest’ultimo caso, infatti, al partner superstite viene riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, all’eredità nella stessa quota prevista per il coniuge, e alla liquidazione del TFR.
I partners hanno l’obbligo di assistenza morale e materiale, di coabitazione e collaborazione, mentre viene escluso l’obbligo di fedeltà previsto per i coniugi.
Il regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni a meno che non si opti per la separazione.
Quando finisce l’amore sarà sufficiente rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere lo scioglimento dell’unione e poi il divorzio che si potrà ottenere in via giudiziale , con la negoziazione assistita o con un accordo avanti l’ufficiale di stato civile.
Le convivenze di fatto
Cambiano le regole anche per chi decide di convivere.
La legge Cirinnà prevede la possibilità per i conviventi di regolare i rapporti economici e patrimoniali con un contratto di convivenza, che dovrà essere redatto da un avvocato o da un notaio per iscritto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
Il professionista incaricato non dovrà soltanto provvedere all’autentica delle firme delle parti, ma dovrà, in base alla propria esperienza e professionalità, essere di aiuto nella realizzazione dell’accordo.
L’avvocato, o il notaio, deve verificare che l’accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico e per questo è fondamentale l’intervento di un professionista competente che segua fin dall’inizio, in tutte le fasi, le parti che intendono regolamentare formalmente il proprio accordo.
Il professionista è chiamato a farsi partecipe dei diversi intendimenti delle parti, dispensando consigli e dando tutte le informazioni necessarie per far sì che l’accordo così stipulato possa tutelare gli interessi di entrambi i partners in modo inequivocabile e imparziale.
Il ruolo dell’avvocato, così come del notaio è fondamentale anche in caso di risoluzione del contratto dal quale è possibile recedere unilateralmente mediante dichiarazione autenticata ricevuta dal professionista.