Non vi sono ormai più dubbi. Anche il padre ha lo stesso diritto della madre di accudire il figlio minore in tenera età, in quanto secondo il Tribunale di Milano (sez. IX decreto 14.01.2015) le competenze si acquisiscono e si accrescono solo con la pratica e dunque solo esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie competenze.
Non solo. Limitare i rapporti genitoriali in ragione dell’incapacità del genitore di accudire un figlio in tenera età è conseguenza di un pregiudizio non avvalorato da alcun riscontro oggettivo, che sottolinea una diversità nel rapporto genitoriale.
Per questo motivo la regolamentazione dei tempi e delle modalità da attuare nell’affidamento condiviso, prescindendo dal caso di figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori di esso, deve essere strutturato in modo tale da garantire tempi di permanenza equamente suddivisi fra i genitori, in modo da consentire anche al padre di stabilire un consolidamento dei rapporti con il proprio figlio.
La fattispecie esamina il caso di due genitori di una bimba di due anni nata a seguito di una relazione affettiva fra gli stessi intercorsa, ma giunta al termine, in cui la madre si rivolgeva al Tribunale affinché, vista l’incomunicabilità con l’altro genitore, disponesse la regolamentazione giudiziale dei rapporti genitoriali.
Preliminarmente il Tribunale di Milano riteneva che anche nel caso della regolamentazione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, che si svolge con il rito camerale di cui all’art. 737 e ss. c.p.c. , si debbano assumere provvedimenti provvisori e urgenti al pari di quanto previsto nel caso dei procedimenti di separazione e divorzio, al fine di rispondere “all’esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari in vista di statuizioni definitive”.
Proprio la natura cautelare di tali provvedimenti riconosciuta dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 26.04.2013, n. 10064) evidenzia l’esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per il minore.
Preso atto di ciò il Tribunale di Milano si pronunciava in ordine all’affidamento condiviso della minore, prevedendo il collocamento prevalente della stessa presso la madre, ma stabilendo tuttavia tempi di permanenza presso il padre adeguatamente strutturati in base alle esigenze della famiglia e all’interesse della minore, al fine di poter consentire alla stessa di trascorrere con il padre (genitore non collocatario) “dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi”.
Nel ribadire l’importanza della lineare consequenzialità dei rapporti fra padre e figlia, il giudice ha soltanto puntualizzato che una sensibile limitazione a tale diritto può trovare giustificazione solo quando vi sia la dimostrazione che da tale perpetuarsi di rapporti con il genitore possa derivare una serio pregiudizio al minore: situazione, questa, non riscontrata nella fattispecie in esame.