La separazione consensuale si concretizza come conseguenza di un accordo coniugale, massima espressione dell’autonomia riconosciuta alle parti circa la gestione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali e della regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale, si realizza per volontà unilaterale di uno solo dei coniugi e termina, dopo un lungo iter processuale, con una sentenza.
In questa situazione i coniugi possono ricorrere alla separazione anche per circostanze oggettive tali da recare turbamento all’armonia della coppia, e, in particolare, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151 c.c. rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.
La separazione di fatto
La separazione di fatto, invece, si realizza quando i coniugi decidono di separarsi senza ricorrere al giudice, regolando i propri rapporti liberamente e senza alcun riferimento normativo. Essa non produce alcun effetto e tantomeno può divenire causa di divorzio.
Il divorzio
Il divorzio determina la cessazione del vincolo coniugale operando una valutazione sinergica circa la previsione, ove ne ricorrano i presupposti, di un assegno di divorzio. Fermo restando la concreta valutazione e regolamentazione dei rapporti con la prole.
Dalla delineazione di questi brevi tratti è facile comprendere come la separazione coniugale sia sempre un evento traumatico che deve essere interiorizzato e metabolizzato.
Questo procedimento lungo e doloroso distoglie il soggetto dalla lucida valutazione della salvaguardia dei propri diritti, con conseguente indebolimento delle proprie future pretese e con possibile accettazione di proposte dannose per sé e per i figli..