Unioni civili per punti
Le unioni civili sono giunte al tanto agognato traguardo con l’approvazione definitiva del ddl Cirinnà.
Con 372 voti favorevoli contro i 51 negativi e 99 astensioni la Camera ha dato il via libera alla legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina i rapporti di convivenza fra etero e omossessuali.
La legge che reca il titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” rappresenta una delle più grandi riforme del diritto di famiglia dal 1975 ad oggi; una legge che modifica il diritto di famiglia italiano non soltanto dal punto di vista procedurale ma anche per gli aspetti pratici.
Senza entrare nel merito delle varie voci che si sono levate in opposizione e protesta ciò qui interessa è la disamina dei principali elementi che contraddistinguono la legge Cirinnà sulle unioni civili e sulla convivenza.
1) Primo aspetto è l’individuazione dell’istituto delle unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso nell’ambito delle cd. formazioni sociali specifiche. Si è cercato in questo modo di evitare qualsiasi fraintendimento con l’istituto del matrimonio, anche se tali unioni sono caratterizzate dal riconoscimento di diritti e doveri molto simili a quelli vigenti in materia familiare.
2) L’unione si può costituire mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e successiva registrazione degli atti nell’apposito archivio dello stato civile.
3) Le cause impeditive all’unione sono:
a) la sussistenza di precedente vincolo matrimoniale di una delle parti
b) legami di parentela tra le parti
c) l’omicidio o il tentato omicidio nei confronti di un precedente coniuge o membro di un’unione civile.
4) Le parti possono decidere di assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi e decidendo di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
5) Con l’unione le parti possono concordare l’indirizzo della vita familiare fissando una residenza comune. Esse acquistando gli stessi diritti ed assumendo i medesimi doveri, sanciti per il matrimonio, hanno l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale e della coabitazione, mentre a viene bandito l’obbligo di fedeltà reciproca.
6) Ognuno deve contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
7) Il regime patrimoniale dell’unione è la comunione dei beni, salvo che non venga scelta la separazione.
8) Con lo scioglimento dell’unione la legge fa riferimento a buona parte delle norme previste in materia di divorzio, ivi compresa la negoziazione assistita. In particolare in caso di rottura della relazione basterà per le parti manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di separarsi davanti all’ufficiale di stato civile.
9) In caso di mutamento del sesso l’unione gay viene sciolta, così come in caso di cambio di genere all’interno di una coppia sposata il matrimonio viene sciolto automaticamente e trasformato in unione civile.
10) Viene riconosciuta al partner dell’unione la pensione di reversibilità e il TFR maturato dall’altra parte. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio. Al partner superstite spetta la legittima mentre il restante va agli eventuali figli. LA
Convivenza di fatto per punti
Il medesimo art.1 della legge appena approvata prevede al comma 36 e ss. la regolamentazione delle coppie di fatto.
1) Si intendono tali quelle costituite tra due persone maggiorenni eterosessuali o omosessuali stabilmente unite da rapporti affettivi di coppia, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, con reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio a da un’unione civile.
2) I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contenuto di tale contratto può essere esteso all’indicazione della residenza, alle modalità di contribuzione, alla necessità della vita in comun,e al regime patrimoniale della comunione dei beni, opzione questa sempre modificabile.
3) Il contratto di convivenza si risolve per morte del partner, per recesso unilaterale o per accordo tra le parti con conseguente scioglimento della comunione dei beni.
4) In presenza di figli vigono le stesse norme previste nella separazione personale dei coniugi. Sarà quindi il giudice a pronunciarsi in ordine all’affido, mantenimento e al diritto di visita.
5) In caso di cessazione della convivenza, qualora il convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti. Spetta sempre al giudice determinare la misura e la durata dell’obbligo che sarà proporzionale alla durata della convivenza.
6) Il convivente può inoltre essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata. In caso di malattia e di conseguente impossibilità ad attendere alle proprie ordinarie attività, potrà essere il convivente chiamato a prendere le decisioni più importanti per la cura e la salute del partner, così come potrà essere nominato suo rappresentante con pieni poteri anche in caso di morte sia per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Come fra i coniugi anche in questo caso viene garantita l’assistenza in carcere del partner sottoposto a pena detentiva.
7) Con la morte del convivente proprietario della casa di abitazione il superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. In caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.