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Divorzio breve - avvocato separazioni

Il divorzio breve: novità a confronto

I lunghi tempi richiesti per ottenere il divorzio saranno superati con l’introduzione della legge che disciplina il divorzio breve.

I coniugi che sono già separati, ma che non hanno ancora maturato il periodo previsto di tre anni dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale, potranno chiedere lo scioglimento del matrimonio in un tempo relativamente limitato.

Infatti il disegno di legge che detta le regole sul divorzio breve consente ai coniugi di chiedere il divorzio dopo sei mesi –se gli stessi si sono separati consensualmente- o dopo un anno nel caso si sia optato per la separazione giudiziale, il tutto indipendentemente dalla presenza di figli.

Tale prospettiva fa propendere per una previsione in crescita delle domande di divorzio, anche perché secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia, con un trend più o meno costante, le persone che potrebbero mettersi in lista di attesa per accedere al  divorzio breve potrebbero stimarsi all’incirca sulle 200.000, senza contare le coppie che inizierebbero il nuovo percorso andandosi ad aggiungere a quelle già citate.

Ma vediamo nel dettaglio le novità apportate dal disegno di legge sul divorzio breve,  approvato nei giorni scorsi dalla Camera e ora in attesa di iniziare l’esame al Senato.

Attualmente i coniugi che vogliono presentare domanda di divorzio, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 898/70, devono attendere il decorso ininterrotto di tre anni dal momento in cui vi è stata l’udienza presidenziale.

Il Ddl anticiperebbe notevolmente i tempi, non solo in riferimento al richiesto periodo di riflessione che come già detto oscillerebbe dai 6 mesi (nella separazione consensuale) all’anno (nella separazione giudiziale), ma anche soprattutto in riferimento al momento  da cui far decorrere tali termini: non più dall’udienza presidenziale, ma dalla notifica del ricorso nel caso di separazione giudiziale o  dalla data di deposito del ricorso o dalla data di notificazione dello stesso, qualora sia presentato da uno solo dei coniugi.

Un’ultima novità sempre introdotta dal DDl si riscontra nello scioglimento della comunione legale dei beni.

Oggi  la domanda di divisione dei beni comuni può essere proposta da ciascun coniuge solo dopo lo scioglimento della comunione, a seguito della pronuncia definitiva di separazione. Il Ddl, invece, prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra marito e moglie possa essere sciolta nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, dando ai coniugi la possibilità di introdurre la domanda di divisione della comunione unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.

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