Con sentenza n. 6855 del 3 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha dissipato ogni dubbio circa l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge che nel frattempo ha iniziato una nuova convivenza more uxorio.
La nascita di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato comporta la perdita definitiva dell’assegno divorzile, anche nel caso di successiva rottura del nuovo legame.
Lo ha stabilito la Suprema Corte accogliendo il ricorso di un marito obbligato a versare mille euro al mese alla ex moglie che durante la procedura di separazione aveva iniziato una nuova stabile convivenza, che aveva portato alla nascita di due figli, ma che poi era cessata.
L’aspetto innovativo di questa pronuncia sta nella definitività della esclusione del diritto all’assegno a favore dell’ex coniuge, anche nel caso in cui si assista alla rottura della nuova convivenza.
Ed infatti partendo dalla considerazione che si ha una convivenza more uxorio quando la stessa presenta i caratteri della stabilità e della continuità, ed i conviventi elaborano un progetto di vita comune magari anche corredato dalla nascita di figli, il risultato che ne deriva si sostanzia in un legame che presenta una stretta relazione con quello matrimoniale.
Pertanto il riferimento ai parametri dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno in quanto assorbito nella nuova famiglia costituta.
Né vale il tentativo di giustificare il riesumato diritto all’assegno, una volta giunta a termine la nuova vita familiare, con una sorta di “quiescenza” del diritto medesimo, riproponibile ogniqualvolta la relazione si interrompa definitivamente (Cass. n. 17195/2011).
Una volta accertata l’esistenza di una vera e propria famiglia di fatto, nata da una libera e consapevole scelta eventualmente potenziata dalla nascita di figli, si dovrebbe coerentemente pretendere l’assunzione, da parte dei conviventi, “di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi”.
Dunque, nel caso specifico, accertata la convivenza more uxorio, del resto coronata dalla nascita di due figli, la Cassazione ha ritenuto che la successiva cessazione della relazione, e del relativo apporto economico, «non potrebbe costituire titolo per ottenere l’assegno divorzile».