La separazione giudiziale, si realizza per volontà unilaterale di uno solo dei coniugi e termina, dopo un lungo iter processuale, con una sentenza.
In questa situazione i coniugi possono ricorrere alla separazione anche per circostanze oggettive tali da recare turbamento all’armonia della coppia, e, in particolare, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151 c.c. rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.
In tale ambito assume l’eventuale pronuncia, se richiesta, di addebito della separazione.
L’addebitabilità presuppone una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio così come indicati dall’art. 143 c.c. e che possono qualificarsi nell’assistenza , coabitazione, collaborazione e fedeltà coniugale.