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Il registro della bigenitorialità: uno strumento a favore dei minori

 

A cura di Stefania Baldassari

La  bigenitorialità è frutto della legge n. 54/2006 che, -adeguandosi a quanto già sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sottoscritta a New York il 20.11.1989, resa esecutiva in Italia con la L. 176/1991- ha esteso anche all’Italia -che vi ha aderito- il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche quando gli stessi decidano di separarsi.

E proprio tale rapporto, che la legge indica come “equilibrato e continuativo”, si scontra con una realtà ben diversa, laddove alla separazione coniugale consegue un affido monogenitoriale, che attraverso l’utilizzo della non prevista figura del genitore collocatario o prevalente dà l’illusione prima facie, della condivisione dell’affidamento

Dopo opportune ricerche a livello scientifico, pubblicate a livello internazionale e la risoluzione di 47 stati aderenti al Consiglio d’Europa, si è data piena dimostrazione dell’inequivocabile beneficio derivante dall’affido condiviso e, ove possibile di quello alternato, evidenziando chiaramente gli effetti negativi derivanti dall’affido materialmente esclusivo che preveda tempi di coabitazione inferiori al terzo del totale.

Per questo motivo il Consiglio d’Europa ha adottato, in data 2 ottobre 2015, con 46 voti favorevoli (tra cui anche quello dell’Italia) la risoluzione con la quale si invitano gli Stati membri a promuovere la shared residence (definita nella relazione introduttiva “come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”) e a incentivare l’adozione di piani genitoriali dettagliati.

Tra questi l’impatto più decisivo è stata la discussione sorta in ordine alla istituzione dei c.d Registri della bigenitorialità.

L’istituzione di tali registri, realizzati a livello comunale, consente ad entrambi i genitori di legare la domiciliazione a quella del proprio figlio, facendo sì che ogni istituzione che ha rapporti con il minore possa, conoscendo i riferimenti anagrafici di entrambi i genitori, comunicare con gli stessi rendendoli partecipi in prima persona di tutto ciò che riguarda la prole.

La creazione del doppio domicilio -la residenza anagrafica rimane necessariamente presso un solo genitore- costituisce la corretta ed equa applicazione dei principi della legge, e può contribuire ad attenuare i risentimenti e ad abbassare la conflittualità, eliminando gli squilibri che discriminano le figure genitoriali.

Conseguentemente ogni comunicazione, sia in ambito scolastico, così come sportivo, sanitario, o religioso deve essere indirizzata non più soltanto al genitore collocatario presso il quale risiede il figlio, ma ad entrambi i genitori, ponendoli così nella condizione di partecipare attivamente alla vita del minore.

Si affermerebbe così il diritto ad essere genitori in modo pieno ed effettivo senza che la separazione dei genitori possa intervenire determinando una limitazione alla chiara e consapevole gestione dei rapporti genitoriali.

 

 

 


Figli: il diritto di avere un uguale rapporto con i genitori

A cura di Stefania Baldassari

Il principio fondamentale della tutela dell’interesse del minore, tanto auspicato ed osannato nelle aule di giustizia non trova giusta ed equa applicazione nella realtà.

L’introduzione della legge 54/2006 e, con questa, la considerazione del valore effettivo da attribuire al diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori -nessuno escluso- è solo formale e non sostanziale e quindi inapplicato.

La negazione sempre più evidente ad avere un rapporto stabile con entrambi i genitori che decidono di separarsi, assume carattere rilevante laddove viene a prevalere l’interesse dell’adulto a riscattare la propria vita a discapito del primario interesse del figlio che, proprio in quanto tale, non dovrebbe subire in alcun modo le conseguenze delle scelte degli adulti.

Anche la scelta di indicare il genitore collocatario si pone in netto contrasto con il principio della condivisione dell’affidamento, andando a determinare uno sbilanciamento di ruoli a favore di quel genitore al quale viene accordato tale privilegio.

All’altro -genitore- viene consentito di avere rapporti con la prole, scanditi da fitti calendari, fatti di date, orari e scadenze che non privilegiano certamente uno sviluppo equilibrato di relazione, ove invece il ruolo primario viene rivestito dall’entità dell’assegno da sborsare mensilmente.

Filo conduttore e  logica conseguenza derivante dalla reale applicazione della L. 54/2006 è quella di garantire ai figli una presenza equilibrata dei genitori e il diritto di ricevere le cure da entrambi, attribuendo così il giusto valore al ruolo rivestito da ogni componente familiare che, proprio in ragione del  primario interesse del minore, non dovrebbe infrangersi in inutili conflitti che servono soltanto agli adulti per scaricare la loro rabbia, che fortunatamente non alberga nell’animo dei puri.

 


Negoziazione assistita - avvocato separazioni

Separarsi e Divorziarsi con la negoziazione assistita

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132  (convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162), nell’ambito delle misure introdotte in materia di giustizia civile, ha disciplinato all’articolo 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, fornendo così ai coniugi un nuovo strumento per separarsi o divorziarsi.

Sarà infatti possibile arrivare a ciò avvalendosi dell’assistenza del proprio legale, la legge prevede necessariamente l’assistenza di un avvocato per parte, senza dovere andare in Tribunale, con grande contrazione dei lunghi tempi di attesa necessari per giungere alla definizione del rapporto di coniugio.

La coppia che decide di separarsi o di divorziare non deve necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere l’omologa della separazione o la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha altresì la possibilità di optare per la negoziazione assistita.

Sottraendo all’organo giurisdizionale la gestione dei procedimenti di separazione e divorzio, si attribuisce una maggiore sensibilità e responsabilità in capo agli avvocati investiti di competenze che acquistano un valore di novità.

I punti di forza su cui si fonda l’attività professionale svolta dal legale prende spunto da un indispensabile quanto necessario rilievo collaborativo che deve animare le parti coinvolte nel procedimento di negoziazione.

Anche perché può ritenersi necessario quanto salutare l’intervento di figure chiamate a coadiuvare il lavoro svolto dagli avvocati, come mediatori familiari e/o psicologi che proprio per la loro specifica conoscenza possono dare un valido aiuto laddove ciò si renda necessario.

Il lavoro svolto dagli avvocati assume un ruolo fondamentale nella gestione dei rapporti coniugali.

Spetta ai legali assistere i propri clienti con serietà e competenza, informandoli della possibilità di ricorrere alla mediazione assistita, concordando diritti e doveri dei genitori a favore dei figli, con l’esperimento del tentativo di conciliazione.

L’accordo di negoziazione sottoscritto dalle parti deve obbligatoriamente essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, il quale quando non ravvisa alcuna irregolarità comunicherà agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti.

Naturalmente la riforma riguarda solo i procedimenti di natura consensuale, rimanendo esclusi tutti quei procedimenti contenziosi per i quali vige il regime previgente.

Maggiore rigidità viene imposta nel caso di figli minori o maggiorenni ma portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In questi casi l’accordo raggiunto a seguito di convenzione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al PM presso il tribunale competente, che verificata la regolarità (e che l’accordo non sia lesivo dei diritti dei figli) entro cinque giorni provvederà alla sua autorizzazione.

In caso contrario, se il PM non autorizza, provvederà a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale che dovrà fissare l’udienza di comparizione delle parti entro trenta giorni.

Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, nella fase conclusiva della procedura, l’avvocato è gravato di una particolare responsabilità, in quanto deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile, copia autenticata dallo stesso, dell’accordo.

All’avvocato che vìola l’obbligo di trasmettere l’accordo è applicata una sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00, da versare al comune nel quale l’ufficiale di Stato Civile effettua le annotazioni.

In assenza di figli e di trasferimenti immobiliari la coppia di comune accordo può rivolgersi direttamente all’Ufficiale di Stato civile per la risoluzione definitiva del rapporto matrimoniale.

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Divorzio breve - avvocato separazioni

Il divorzio breve: novità a confronto

I lunghi tempi richiesti per ottenere il divorzio saranno superati con l’introduzione della legge che disciplina il divorzio breve.

I coniugi che sono già separati, ma che non hanno ancora maturato il periodo previsto di tre anni dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale, potranno chiedere lo scioglimento del matrimonio in un tempo relativamente limitato.

Infatti il disegno di legge che detta le regole sul divorzio breve consente ai coniugi di chiedere il divorzio dopo sei mesi –se gli stessi si sono separati consensualmente- o dopo un anno nel caso si sia optato per la separazione giudiziale, il tutto indipendentemente dalla presenza di figli.

Tale prospettiva fa propendere per una previsione in crescita delle domande di divorzio, anche perché secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia, con un trend più o meno costante, le persone che potrebbero mettersi in lista di attesa per accedere al  divorzio breve potrebbero stimarsi all’incirca sulle 200.000, senza contare le coppie che inizierebbero il nuovo percorso andandosi ad aggiungere a quelle già citate.

Ma vediamo nel dettaglio le novità apportate dal disegno di legge sul divorzio breve,  approvato nei giorni scorsi dalla Camera e ora in attesa di iniziare l’esame al Senato.

Attualmente i coniugi che vogliono presentare domanda di divorzio, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 898/70, devono attendere il decorso ininterrotto di tre anni dal momento in cui vi è stata l’udienza presidenziale.

Il Ddl anticiperebbe notevolmente i tempi, non solo in riferimento al richiesto periodo di riflessione che come già detto oscillerebbe dai 6 mesi (nella separazione consensuale) all’anno (nella separazione giudiziale), ma anche soprattutto in riferimento al momento  da cui far decorrere tali termini: non più dall’udienza presidenziale, ma dalla notifica del ricorso nel caso di separazione giudiziale o  dalla data di deposito del ricorso o dalla data di notificazione dello stesso, qualora sia presentato da uno solo dei coniugi.

Un’ultima novità sempre introdotta dal DDl si riscontra nello scioglimento della comunione legale dei beni.

Oggi  la domanda di divisione dei beni comuni può essere proposta da ciascun coniuge solo dopo lo scioglimento della comunione, a seguito della pronuncia definitiva di separazione. Il Ddl, invece, prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra marito e moglie possa essere sciolta nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, dando ai coniugi la possibilità di introdurre la domanda di divisione della comunione unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.

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Affidamento dei minori

Lo stato di separazione personale dei coniugi non fa venire meno i fondamentali doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che ogni genitore è tenuto a rispettare a salvaguardia degli interessi dei figli.

Osservando i principi basilari imposti dalla legge (art. 30 Cost., 147 , 148 e 155 c.c.), in unità con una moralità di fondo che non dovrebbe mai mancare, il rapporto genitori-figli acquista valore premunente, soprattutto quando l’universo familiare –luogo di incontro, rifugio, accettazione e aiuto_ viene minato da una frattura che fa crollare una certezza infinita: la famiglia.

Mai come in questo momento si avverte il bisogno di sicurezza, di integrazione in un ambiente che spesse volte è ostile, freddo e distaccato. Un luogo ove i genitori sono concentrati ad inseguire una felicità sempre più lontana e dove i figli, vengono usati come arma di ricatto, verso il coniuge che con la sua condotta è stato ritenuto, a torto o a ragione, l’artefice della crisi coniugale.

Nella situazione conflittuale, essendo presente una competitività di fondo tra marito e moglie, si riscontra una inevitabile diminuzione di disponibilità e di accettazione del figlio con una difficoltà a proteggerlo e a sostenerlo, anche se il tempo che gli viene dedicato è lo stesso di prima. Al bambino non viene più dato lo spazio necessario per crescere in base alle sue esigenze psicologiche e al loro mutare con gli anni, in quanto i genitori tendono a focalizzare l’attenzione sui propri problemi. In questo difficile passaggio lo scopo primario che si vuole  perseguire deve essere strettamente connesso al perseguimento della tutela degli interessi della prole,  ed i coniugi, anche se impegnati a risolvere problematiche legate al rapporto di coppia, non possono dimenticare di essere prima di tutto genitori, obbligati a provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.

Il giudice chiamato a pronunciarsi, oltre a pronunciarsi in merito all’affidamento, adotta ogni altro provvedimento riguardante i figli durante la separazione dei genitori.

L’obiettivo perseguito dallo Studio legale Stefania Baldassari ha come fine primario la salvaguardia del minore, nell’intento di assicurare il rispetto dei diritti relazionali ed affettivi con i genitori, senza dimenticare il mantenimento e la salvaguardia dei rapporti e relazioni di parentela.

Lo Studio offre un servizio di assistenza e consulenza in merito all’affidamento e al mantenimento della prole nell’ambito del contesto familiare anche successivo alla separazione dei genitori.

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Stalking

Con il termine stalking si intende indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e procurandole stati di ansia e di paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana.

Più propriamente si assiste alla consumazione di una serie ripetuta di atti, tesi alla sorveglianza e al controllo, alla ricerca del contatto o all’instaurazione di un rapporto di comunicazione, realizzati con il fine ultimo di affliggere e perseguitare la vittima. L’ordinamento italiano ha individuato in detta condotta una fattispecie criminosa che con l’art. 7 d.l. 23.02.2009, n. 11, convertito in legge n. 38 del 2009, ha  introdotto l’art. 612 bis c.p.c., rubricato atti persecutori, che sanziona con la pena della reclusione  (da 6 mesi a 4 anni)

chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura, un fondato timore per l’incolumità propria  o di un prossimo congiunto, ovvero in modo da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.


Violenze psicologiche e fisiche

La violenza intrafamiliare rappresenta un risvolto nettamente negativo che può in taluni casi realizzarsi nella coppia.

Sempre più spesso soggetti incapaci di domare o manifestare in pubblico le proprie tensioni, l’agressività. Le frustrazioni, i disagi le sofferenze, le riversano nella sfera più intima dei rapporti primari. La famiglia non rappresenta solo un sistema in cui agiscono vincoli affettivi positivi, quali la condivisione, il rispetto e l’amore, ma anche un sistema carico di affetti negativi quali la sopraffazione, la perversione, la prevaricazione fisica, psicologica, sociale, economica e sessuale. La l. 04.04.2001, n. 154 recante “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, ispirata dall’esigenza di tutelare posizioni individuali piuttosto che la salvaguardia a tutti i costi del sistema familiare, ha attribuito al giudice, sia civile che penale, la possibilità di adottare misure, urgenti ed immediate, in favore della vittima di violenze domestiche.


Mobbing in ambito familiare

Con il termine mobbing familiare si identificano tutti quei comportamenti denigratori nei confronti del coniuge tali da annullare la personalità e ridurre l’autostima della vittima. I fatti continui e reiterati dai quali scaturiscono vessazioni soprattutto a livello psicologico, che portano il soggetto che li subisce a sminuire la propria personalità e ad annullare la propria autostima tanto da porsi in netta sottomissione con l’autore. Dai semplici apprezzamenti negativi sulla capacità gestionale del menage familiare alla costante denigrazione della personalità della vittima delineano i caratteri del mobbing familiare e del suo obiettivo volto alla distruzione della personalità del partner. Il mobbing familiare fa ingresso nell’ambito dei rapporti coniugali dopo il suo riconoscimento operato dai giudici della Corte di Appello di Torino nel 2000, che valuta come rilevante ai fini dell’addebito della separazione il comportamento ingiurioso ed offensivo tenuto  in pubblico dal coniuge ai danni dell’altro coniuge.

Lo Studio legale dell’Avv. Stefania Baldassari presta consulenza legale e assistenza in tale ambito mediante la valutazione dei fatti al fine di tutelare la vittima di tale condotta.

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Famiglia di fatto

Convivenza eterosessuale ed omosessuale

L’aumento della convivenza e delle famiglie di fatto costituisce un dato ormai indiscutibile cui fare riferimento.
La scelta di intraprendere una convivenza, legata a scelte personali più o meno imposte, evidenzia oggi più che mai l’interesse di molte persone ad individuare nella relazione di fatto un’alternativa al vincolo coniugale. In assenza di una regolamentazione concreta di tali rapporti  non equiparabili soltanto dal punto di vista legislativo alla famiglia legalmente costituita, è necessario tutelare al meglio le singole e diverse aspettative che nascono in conseguenza di una possibile conflittualità di coppia.

E’ infatti evidente che la crisi  nata  in tale ambito determina a carico del partner economicamente più debole una difficile gestione dei  rapporti economici nei confronti di chi forte della propria posizione non si pone neppure il problema di considerare le legittime necessità dell’altro.

Non si dimentichi poi la regolamentazione dei rapporti con i figli nati dalle coppie di fatto. Anche se il legislatore ha eliminato ogni differenza fra figli nati in costanza di matrimonio e non, permane sempre la necessità, di fronte ad una crisi di coppia, di intervenire cercando di trovare la soluzione migliore affinché i minori non subiscano, loro malgrado, le conseguenze delle liti dei genitori.

Lo studio legale Stefania Baldassari mette a disposizione un servizio qualificato di consulenza legale per fornire tutte le informazioni e i consigli utili per la gestione di questo particolare momento della vita di coppia.

Anche in questo caso l’intervento dell’avvocato assume un ruolo fondamentale, considerato che, anche se non vi è un obbligo concreto, è consigliabile rivolgersi al Giudice competente che, oggi  a seguito della l. ……non è più il Tribunale per i minorenni, ma il Tribunale ordinario, chiamato a regolamentare l’affidamento dei figli, i rapporti fra gli stessi ed i genitori e l’obbligo di mantenimento.

Ciò in quanto il semplice accordo intervenuto fra i genitori, in forma di scrittura privata non comporta alcun vincolo fra gli stessi lasciando al libero arbitrio di ognuno l’osservanza di quanto stabilito.

Diversamente, l’intervento del giudice e la conseguente valutazione delle clausole concordate portano alla pronuncia di un provvedimento che assume valore vincolante fra le parti obbligandole al rispetto di quanto concordato.

E’ consigliabile quindi nella stesura dell’accordo rivolgersi ad un legale che sappia valutare in modo pieno e concreto le diverse esigenze delle parti, assistendoli poi avanti il tribunale per la ratifica dell’accordo.

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La separazione consensuale

La separazione consensuale si concretizza come conseguenza di un accordo coniugale,  massima espressione dell’autonomia riconosciuta alle parti circa la gestione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali e della regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli.


La separazione giudiziale

La separazione giudiziale, si realizza per volontà unilaterale di uno solo dei coniugi e termina, dopo un lungo iter processuale, con una sentenza.

In questa situazione i coniugi possono ricorrere alla separazione anche per circostanze oggettive tali da recare turbamento all’armonia della coppia, e, in particolare, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151 c.c. rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.


La separazione di fatto

La separazione di fatto, invece, si realizza quando i coniugi decidono di separarsi senza ricorrere al giudice, regolando i propri rapporti liberamente e senza alcun riferimento normativo. Essa non produce alcun effetto e tantomeno può divenire causa di divorzio.

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Il divorzio

Il divorzio determina la  cessazione del vincolo coniugale operando una valutazione  sinergica circa la previsione, ove ne ricorrano i presupposti, di un assegno di divorzio. Fermo restando la concreta valutazione e regolamentazione dei rapporti con la prole.

Dalla delineazione di questi brevi tratti è facile comprendere come la separazione coniugale sia  sempre un evento traumatico che deve essere interiorizzato e metabolizzato.

Questo procedimento lungo e doloroso distoglie il soggetto dalla lucida valutazione della salvaguardia dei propri diritti, con conseguente indebolimento delle proprie future pretese e con possibile accettazione di proposte dannose per sé e per i figli..


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