Separazione e divorzio

Lo stato coniugale, acquistato per effetto del matrimonio, determina la nascita di diritti e doveri reciproci.

La violazione degli obblighi matrimoniali così come un’insanabile intollerabilità nella prosecuzione della convivenza coniugale sono i campanelli d’allarme di uno stato patologico che mina le basi della vita familiare determinando la crisi di coppia

Da ciò deriva la scelta di attivare un procedimento di separazione personale dal coniuge che, a seconda delle diverse situazioni, può essere legale o di fatto.

La separazione personale  dei coniugi viene regolata  dal codice civile (artt. 150 e ss.) e da altre norme speciali; essa  non scioglie il vincolo matrimoniale, né fa venire meno lo status giuridico di coniuge, in quanto il suo effetto è quello di sospendere solo alcuni  effetti derivanti dal matrimonio quali la comunione dei beni, l’obbligo di fedeltà e l’obbligo di coabitazione.

Durante questo periodo di transizione i coniugi possono riconciliarsi, e quindi riprendere la vita matrimoniale senza che sia richiesto alcun adempimento al riguardo, o, come di sovente accade, ricorrere al divorzio.

La separazione legale, a sua volta,  si distingue in separazione consensuale e in separazione giudiziale.

La separazione consensuale

La separazione consensuale si concretizza come conseguenza di un accordo coniugale,  massima espressione dell’autonomia riconosciuta alle parti circa la gestione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali e della regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli.


La separazione giudiziale

La separazione giudiziale, si realizza per volontà unilaterale di uno solo dei coniugi e termina, dopo un lungo iter processuale, con una sentenza.

In questa situazione i coniugi possono ricorrere alla separazione anche per circostanze oggettive tali da recare turbamento all’armonia della coppia, e, in particolare, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151 c.c. rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.


La separazione di fatto

La separazione di fatto, invece, si realizza quando i coniugi decidono di separarsi senza ricorrere al giudice, regolando i propri rapporti liberamente e senza alcun riferimento normativo. Essa non produce alcun effetto e tantomeno può divenire causa di divorzio.

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Il divorzio

Il divorzio determina la  cessazione del vincolo coniugale operando una valutazione  sinergica circa la previsione, ove ne ricorrano i presupposti, di un assegno di divorzio. Fermo restando la concreta valutazione e regolamentazione dei rapporti con la prole.

Dalla delineazione di questi brevi tratti è facile comprendere come la separazione coniugale sia  sempre un evento traumatico che deve essere interiorizzato e metabolizzato.

Questo procedimento lungo e doloroso distoglie il soggetto dalla lucida valutazione della salvaguardia dei propri diritti, con conseguente indebolimento delle proprie future pretese e con possibile accettazione di proposte dannose per sé e per i figli..


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