La separazione consensuale si concretizza come conseguenza di un accordo coniugale, massima espressione dell’autonomia riconosciuta alle parti circa la gestione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali e della regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli.
Lo stato coniugale, acquistato per effetto del matrimonio, determina la nascita di diritti e doveri reciproci.
La violazione degli obblighi matrimoniali così come un’insanabile intollerabilità nella prosecuzione della convivenza coniugale sono i campanelli d’allarme di uno stato patologico che mina le basi della vita familiare determinando la crisi di coppia
Da ciò deriva la scelta di attivare un procedimento di separazione personale dal coniuge che, a seconda delle diverse situazioni, può essere legale o di fatto.
La separazione personale dei coniugi viene regolata dal codice civile (artt. 150 e ss.) e da altre norme speciali; essa non scioglie il vincolo matrimoniale, né fa venire meno lo status giuridico di coniuge, in quanto il suo effetto è quello di sospendere solo alcuni effetti derivanti dal matrimonio quali la comunione dei beni, l’obbligo di fedeltà e l’obbligo di coabitazione.
Durante questo periodo di transizione i coniugi possono riconciliarsi, e quindi riprendere la vita matrimoniale senza che sia richiesto alcun adempimento al riguardo, o, come di sovente accade, ricorrere al divorzio.
La separazione legale, a sua volta, si distingue in separazione consensuale e in separazione giudiziale.