A cura di Stefania Baldassari
La reinterpretazione della legge sull’affidamento condiviso ha portato in numero sempre più crescente alcuni tribunali ad omologare l’accordo di separazione dei coniugi che preveda l’affidamento condiviso paritario del minore.
Come ormai noto la legge sull’affido condiviso non ha né modificato né ampliato i rapporti con il genitore non collocatario, evidenziando una carenza difficilmente sanabile.
I provvedimenti che si sono susseguiti non hanno fatto che rimarcare la prevalenza di un genitore rispetto all’altro, applicando le stesse regole, scandite da modalità di visita piuttosto ristrette, quasi a ripercorre sistemi previsti ed applicati ante riforma.
Si pone pertanto in evidenza la pronuncia del Tribunale di Lecce che con sentenza n. 2000/2007 ha riconosciuto l’affidamento condiviso paritario dei minori ad entrambi i genitori che avevano deciso di separarsi.
Dopo l’instaurazione di un giudizio di separazione giudiziale, i coniugi raggiungevano un accordo nel quale prevedevano l’affidamento condiviso paritario del figlio minore, con elezione di domicilio presso entrambi i genitori e con possibilità frequentazione libera, secondo le proprie esigenze e in accordo fra loro, prevedendo altresì, in caso di disaccordo, la continuità del rapporto genitoriale mediante la predisposizione di un piano che, in ossequio al principio di parità, prevedeva la permanenza presso un genitore dal lunedì al giovedì all’uscita da scuola e con l’altro dal giovedì dall’uscita da scuola al lunedì mattina, alternando le settimane.
In tale contesto l’accordo raggiunto prevedeva il mantenimento del figlio in modo diretto.
Ciascuno dei genitori, infatti, veniva chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui conviveva con il figlio contribuendo altresì alle spese legate alla convivenza, mentre per quelle straordinarie la suddivisione era al 50%.
La sentenza appena citata ripercorre la via già battuta del Tribunale di Brindisi che, con l’intento di trovare una soluzione all’annoso problema, aveva già stilato nuove linee guida sulla bigenitorialità e sull’affido condiviso nelle quali si evidenziava l’importanza di garantire ai figli pari occasioni ed opportunità di frequentazione di entrambi i genitori, prevedendo anche una doppia domiciliazione sia presso il padre che la madre e con modalità di mantenimento diretto a a seconda dei momenti in cui gli stessi staranno con l’uno l’altro genitore.
Il riferimento ad un aspetto molto importante che diviene motivo di grave conflittualità coniugale e che riguarda l’assegnazione della casa coniugale viene risolto in maniera molto semplificata dal Tribunale Brindisino.
In tale caso, infatti, si prevede che l’assegnazione della casa questa resterà al proprietario senza possibilità di contestazioni, mentre se in comproprietà, dopo valutazione circa il costo di una locazione di immobile similare, verrà riconosciuto al genitore che lascerà la casa coniugale uno sconto del 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento.