Stefania Baldassari
Il Tribunale dei minori di Firenze, con decreto 7.03.2017, ha accolto la richiesta formulata da una coppia gay di riconoscimento di adozione di due bambini, fra loro fratelli, già accordata dal Tribunale britannico.
La decisione del Tribunale dei minorenni di Firenze, che ha riguardato un tipo di situazione diverso rispetto alla cosiddetta stepchild adoption, cioè la possibilità che il genitore non biologico della coppia adotti il figlio, naturale o adottivo, del partner, si è fondata sul principio posto dall’art. art. 36, comma 4, L. 184/83, secondo il quale “I cittadini italiani residenti all’estero da almeno due anni possono adottare secondo le procedure del Paese di residenza e poi chiedere il riconoscimento in Italia”, in conformità ai principi posti dalla Convenzione dell’Aja del 29.05.1993 in materia di tutela dei minori.
Nell’affrontare il “capitolo” dell’interesse superiore del minore, il Tribunale ha anche chiarito che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea: il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel Regno Unito determinerebbe una “incertezza giuridica” che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori.