Affidamento dei minori

Il registro della bigenitorialità: uno strumento a favore dei minori

 

A cura di Stefania Baldassari

La  bigenitorialità è frutto della legge n. 54/2006 che, -adeguandosi a quanto già sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sottoscritta a New York il 20.11.1989, resa esecutiva in Italia con la L. 176/1991- ha esteso anche all’Italia -che vi ha aderito- il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche quando gli stessi decidano di separarsi.

E proprio tale rapporto, che la legge indica come “equilibrato e continuativo”, si scontra con una realtà ben diversa, laddove alla separazione coniugale consegue un affido monogenitoriale, che attraverso l’utilizzo della non prevista figura del genitore collocatario o prevalente dà l’illusione prima facie, della condivisione dell’affidamento

Dopo opportune ricerche a livello scientifico, pubblicate a livello internazionale e la risoluzione di 47 stati aderenti al Consiglio d’Europa, si è data piena dimostrazione dell’inequivocabile beneficio derivante dall’affido condiviso e, ove possibile di quello alternato, evidenziando chiaramente gli effetti negativi derivanti dall’affido materialmente esclusivo che preveda tempi di coabitazione inferiori al terzo del totale.

Per questo motivo il Consiglio d’Europa ha adottato, in data 2 ottobre 2015, con 46 voti favorevoli (tra cui anche quello dell’Italia) la risoluzione con la quale si invitano gli Stati membri a promuovere la shared residence (definita nella relazione introduttiva “come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”) e a incentivare l’adozione di piani genitoriali dettagliati.

Tra questi l’impatto più decisivo è stata la discussione sorta in ordine alla istituzione dei c.d Registri della bigenitorialità.

L’istituzione di tali registri, realizzati a livello comunale, consente ad entrambi i genitori di legare la domiciliazione a quella del proprio figlio, facendo sì che ogni istituzione che ha rapporti con il minore possa, conoscendo i riferimenti anagrafici di entrambi i genitori, comunicare con gli stessi rendendoli partecipi in prima persona di tutto ciò che riguarda la prole.

La creazione del doppio domicilio -la residenza anagrafica rimane necessariamente presso un solo genitore- costituisce la corretta ed equa applicazione dei principi della legge, e può contribuire ad attenuare i risentimenti e ad abbassare la conflittualità, eliminando gli squilibri che discriminano le figure genitoriali.

Conseguentemente ogni comunicazione, sia in ambito scolastico, così come sportivo, sanitario, o religioso deve essere indirizzata non più soltanto al genitore collocatario presso il quale risiede il figlio, ma ad entrambi i genitori, ponendoli così nella condizione di partecipare attivamente alla vita del minore.

Si affermerebbe così il diritto ad essere genitori in modo pieno ed effettivo senza che la separazione dei genitori possa intervenire determinando una limitazione alla chiara e consapevole gestione dei rapporti genitoriali.

 

 

 

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