A cura di Stefania Baldassari
L’art. 12 bis, L. 898/1970 prescrive testualmente che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Con la cessazione definitiva della propria attività lavorativa, ogni lavoratore matura il diritto di ricevere dal datore di lavoro il trattamento di fine rapporto (TFR).
Nel caso in cui il lavoratore sia stato sposato, la legge attribuisce anche all’ex coniuge (v. art. 12 bis, L. 898/1970) il diritto di percepire una percentuale sul TFR., diritto tuttavia riconosciuto in quanto ricorrano alcune condizioni.
CONDIZIONI PER OTTENERE LA QUOTA DI TFR
Le condizioni richieste per ottenere il riconoscimento della quota di TFR sono due:
1) i coniugi devono essere divorziati: non è quindi sufficiente che essi abbiano ottenuto la sola separazione personale (consensuale o giudiziale);
2) Al coniuge divorziato deve essere riconosciuto un assegno divorzile percepito con cadenza periodica. Nel caso in cui non sia riconosciuto alcun diritto al percepimento dell’assegno o, lo abbia ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota di TFR;
3) Il coniuge richiedente non deve essere passato a nuove nozze; mentre è indifferente che il coniuge obbligato si sia risposato o abbia avuto figli dal nuovo matrimonio.
E SE IL CONIUGE OBBLIGATO HA PERCEPITO DEGLI ACCONTI?
In questo caso se il lavoratore, prima della cessazione del rapporto di lavoro, ha ottenuto degli acconti sulla liquidazione, la quota spettante all’ex coniuge richiedente andrà calcolata al netto degli anticipi richiesti ed ottenuti dallo stesso durante il matrimonio (compreso il periodo di separazione). Ciò in quanto l’anticipo, una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio personale e non può essere revocato. In tal caso è inevitabile che la quota spettante al richiedente sia inferiore a quella che gli sarebbe stata riconosciuta se non ci fossero state anticipazioni.
QUAL E’ LA PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE?
La percentuale di TFR riconosciuta al coniuge richiedente dall’art. 12 bis L 898/70 è pari al 40% “dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Il periodo va quindi calcolato tenendo conto anche del tempo in cui si è svolto il procedimento di separazione fino alla sentenza di divorzio.
E SE LA LIQUIDAZIONE DEL TFR VIENE PERCEPITA DURANTE LA SEPARAZIONE?
In questo caso, se da un lato durante il periodo di separazione il coniuge non matura il diritto al TFR, essendo per legge richiesta la pronuncia di una sentenza definitiva di divorzio, dall’altro lato egli può chiedere al giudice di tenerne conto nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, o, successivamente, potrà proporre apposita domanda di aumento dell’assegno mediante il procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE LA PERCENTUALE DI TFR?
Occorre farsi assistere da un avvocato che presenterà un’apposita domanda (ricorso) al Tribunale competente con la quale chiederà che il giudice disponga a favore del coniuge l’attribuzione della quota percentuale dell’indennità di fine rapporto dovuta, mediante l’ ordine rivolto al datore di lavoro e per esso all’Ente previdenziale pagatore, di effettuare il pagamento della percentuale tenendo conto, nei parametri di calcolo, del periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro, e quindi della data di assunzione dell’ex coniuge lavoratore e della data della sentenza.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE LA QUOTA DI TFR PRIMA CHE IL CONIUGE LA SOTTRAGGA A PROPRIO FAVORE?
Dato che come già detto non vi è un sistema di attribuzione automatica del TFR, e visto che non è così improbabile che il coniuge obbligato sottragga la quota a lui spettante, una volta che si è venuti a conoscenza del fatto che l’altro abbia cessato il rapporto di lavoro (e quindi maturato il diritto alla liquidazione), si potrà presentare, contestualmente alla domanda di liquidazione anche una richiesta di sequestro conservativo dell’indennità di fine rapporto dovuta all’ex, limitatamente alla quota di spettanza.