Con il termine stalking si intende indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e procurandole stati di ansia e di paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana.
Più propriamente si assiste alla consumazione di una serie ripetuta di atti, tesi alla sorveglianza e al controllo, alla ricerca del contatto o all’instaurazione di un rapporto di comunicazione, realizzati con il fine ultimo di affliggere e perseguitare la vittima. L’ordinamento italiano ha individuato in detta condotta una fattispecie criminosa che con l’art. 7 d.l. 23.02.2009, n. 11, convertito in legge n. 38 del 2009, ha introdotto l’art. 612 bis c.p.c., rubricato atti persecutori, che sanziona con la pena della reclusione (da 6 mesi a 4 anni)
“chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero in modo da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.