Unioni civili e convivenze di fatto: punti essenziali

Unioni civili e convivenze di fatto: punti essenziali

Domenica 5 giugno entrerà ufficialmente in vigore una delle leggi più attese degli ultimi anni con il nome della relatrice di Palazzo Madama , la senatrice Monica Cirinnà, contraddistinta con il numero 76/2016, che regolamenterà le unioni civili e le convivenze di fatto.

 Le unioni civili

L’unione fra persone dello stesso sesso, si costituisce attraverso una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni.

La formalità sta nella redazione da parte dell’incaricato di un certificato che dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza comune.

Tale documento dovrà essere poi registrato nell’archivio di stato civile.

Un importante riconoscimento viene esteso alle parti dell’unione che  acquisiranno diritti, ma anche doveri in gran parte assimilabili a quelli dei coniugi, in caso di malattia, ricovero, detenzione o morte.

In quest’ultimo caso, infatti, al partner superstite viene riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, all’eredità nella stessa quota prevista per il coniuge, e alla liquidazione del TFR.

I partners hanno l’obbligo di assistenza morale e materiale, di coabitazione e collaborazione,  mentre viene escluso l’obbligo di fedeltà previsto per i coniugi.

Il regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni a meno che non si opti per la separazione.

Quando finisce l’amore sarà sufficiente rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere lo scioglimento dell’unione e poi il divorzio che si potrà ottenere in via giudiziale , con la negoziazione assistita o con un accordo avanti l’ufficiale di stato civile.

 

Le convivenze di fatto

Cambiano le regole anche per chi decide di convivere.

La legge Cirinnà prevede la possibilità per i conviventi  di regolare i  rapporti economici e patrimoniali con un contratto di convivenza, che dovrà essere redatto da un avvocato o da un notaio per iscritto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata

Il professionista incaricato  non dovrà soltanto provvedere all’autentica delle firme delle parti, ma dovrà, in base alla propria esperienza e professionalità, essere di aiuto nella realizzazione dell’accordo.

L’avvocato, o il notaio, deve verificare che l’accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico e per questo è fondamentale l’intervento di un  professionista competente che segua fin dall’inizio, in tutte le fasi, le parti che intendono regolamentare formalmente il proprio accordo.

Il professionista è chiamato a farsi partecipe dei diversi intendimenti delle parti, dispensando consigli e dando tutte le informazioni necessarie per far sì che l’accordo così stipulato possa tutelare gli interessi di entrambi i partners in modo inequivocabile e imparziale.

Il ruolo dell’avvocato, così come del notaio è fondamentale anche in caso di risoluzione del contratto dal quale è possibile recedere unilateralmente mediante dichiarazione autenticata ricevuta dal professionista.

Altri articoli

Contattaci

Compila il seguente form per richiedere assistenza o informazioni, saremo lieti di rispondere al più presto.

[ + ]

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi